Invia una segnalazione con la massima riservatezza

WHISTLEBLOWING POLICY

Introduzione

Con il termine Whistleblowing (di seguito “WB”) si intende in generale la segnalazione di illeciti o irregolarità conosciute nell’ambito del contesto lavorativo effettuata da dipendenti ovvero altri soggetti che operano per conto del Canale Emiliano Romagnolo (“Consorzio”) o comunque legati all’ente medesimo.

L’istituto del WB è stato recepito in Italia con la Legge del 30 novembre 2017 n. 179 recante le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto pubblico o privato”, meglio nota come “Legge sul Whistleblowing” che interviene su due fonti normative: (i) il D.lgs. 8 giugno 2001, n.231, che è stato modificato dalla Legge sul Whistleblowing, la quale introduce l’istituto nel settore privato; (ii) il D.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, che era già stato novellato dalla Legge 6 Novembre 2012, n. 190; l’art. 54-bis è stato riscritto ampliando tra le altro anche l’ambito soggettivo di applicazione e includendo espressamente gli enti pubblici economici.

Successivamente è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali, che ha esteso l’ambito oggettivo e soggettivo (come di seguito esposto) di applicazione della normativa di riferimento, nonché l’ambito di tutela del segnalante e dei soggetti ad egli collegati in relazione agli obblighi di riservatezza e ai divieti di ritorsione.

Il D.lgs. n. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del segnalante, in tal modo, quest’ultimo è maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel predetto decreto legislativo. Il D.lgs. n. 24/2023 ha abrogato l’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, l’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater del D.lgs. 231/2001, nonché l’art. 3 della L. 179/2017.

Inoltre, la novella legislativa ha sostituito l’art. 6 comma 2-bis del D.lgs. 231/2001 con il seguente testo: “I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)”.

Il presente protocollo ha lo scopo, anche attraverso indicazioni operative, di disciplinare formalmente il processo di invio, ricezione, analisi, trattamento e gestione delle segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi della normativa applicabile, nonché le tutele accordate al segnalante ed ai soggetti ad egli collegati ai sensi della normativa di legge e aziendale applicabile.

Inoltre, il documento tiene altresì conto delle previsioni di cui alla normativa vigente, nonché delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalle “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, approvate con delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 e applicabili a partire dal 15 luglio 2023.

 

1. Soggetti che possono segnalare

I soggetti legittimati a segnalare e in favore dei quali sono applicabili le tutele previste dalla normativa vigente (tutela della riservatezza e divieto di ritorsioni), sono i seguenti:

  • i lavoratori dipendenti;
  • i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso il Consorzio;
  • i volontari e i tirocinanti (anche non retribuiti) che svolgono la propria attività presso il Consorzio;
  • i consorziati;
  • gli assunti in periodo di prova e coloro che ancora non hanno ancora instaurato un rapporto giuridico con il Consorzio e che siano venuti a conoscenza della violazione nell’ambito del processo di selezione ovvero nelle fasi precontrattuali del rapporto medesimo;
  • gli ex dipendenti che siano venuti a conoscenza della violazione nel corso del rapporto di lavoro;
  • le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Consorzio, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Il Decreto definisce la “persona segnalante” come: “la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo”.

 

2. Destinatario della segnalazione

L’art. 4 comma 5 del D.lgs. n. 24/2023 prevede che: “I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest’ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna”.

Pertanto, la normativa individua il soggetto incaricato di ricevere e gestire le segnalazioni all’interno del Consorzio nella persona del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione (“RPCT” ovvero il “Destinatario”).

Il Destinatario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in tutte le fasi di trattamento e di gestione della segnalazione.

Potranno non essere trattate alla stregua del presente protocollo le segnalazioni inviate a soggetti diversi stante la competenza esclusiva del RPCT a ricevere le segnalazioni WB.

 

3. Contenuto delle segnalazioni

Possono essere oggetto della segnalazione le seguenti violazioni:

  • del diritto interno: illeciti amministrativi, contabili, civile e penali;
  • qualsivoglia condotta illecita rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001 (integrante un reato presupposto di cui al predetto Decreto);
  • violazioni del Modello 231 adottato dal Consorzio ovvero del Codice Etico che è parte integrante del Modello medesimo;
  • condotte illecite che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: (i) appalti pubblici; (ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; (iii) sicurezza e conformità dei prodotti; (iv) sicurezza dei trasporti; (v) tutela dell’ambiente; (vi) radioprotezione e sicurezza nucleare; (vii) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; (viii) salute pubblica; (ix) protezione dei consumatori; (x) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea di cui all’art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all’art. 26 paragrafo 2 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme sull’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia fiscale;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione europea nei settori indicati nei punti che precedono.

 

 

4. Requisiti delle segnalazioni

Le violazioni oggetto di segnalazione previste dal precedente par. 4 del presente protocollo per rilevare devono essere conosciute nell’ambito del contesto lavorativo e devono essere potenzialmente in grado di ledere l’integrità del Consorzio o l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica.

Il segnalante non è necessario che abbia la certezza che la violazione oggetto di segnalazione si sia effettivamente realizzata, ma è sufficiente che lo stesso abbia un fondato sospetto, basato su elementi fattuali concreti, che la violazione segnalata potrebbe essere stata commessa all’interno del Consorzio.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili e necessari per consentire al Destinatario di condurre un’adeguata istruttoria procedendo alle verifiche e agli accertamenti del caso onde valutare la ricevibilità e la fondatezza delle segnalazioni. Pertanto, le segnalazioni dovranno essere chiare, circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Le segnalazioni aventi oggetto differente rispetto a quelli sopra elencati saranno qualificate e trattate come segnalazioni ordinarie e non WB e pertanto non saranno applicabili le previsioni di cui al D.lgs. n. 24/2023 in materia di gestione della segnalazione e di tutela rafforzata del segnalante.

La segnalazione, affinché sia utile e consenta di procedere alle appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza, deve contenere:

  • le generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della qualifica ricoperta e/o della funzione/attività svolta nell’ambito del Consorzio (generalità che sarà tenuta riservata dal Destinatario);
  • una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
  • una descrizione delle modalità attraverso le quali si è venuti a conoscenza dell’evento;
  • se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;
  • se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (ad esempio la qualifica o il settore in cui svolge l’attività), se conosciuti;
  • se esistenti e conosciuti, l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  • se esistenti e conosciuti, l’indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
  •  ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti oggetto di segnalazione ed in genere ogni altra informazione o documento che possa essere utile a comprendere i fatti segnalati.

Il Destinatario, nell’ambito dell’istruttoria, se del caso, potrà richiedere, in qualsiasi momento, al segnalante l’eventuale ulteriore documentazione che riterrà opportuna o necessaria a corredo della segnalazione stessa, ovvero richiedere chiarimenti in relazione alle informazioni e alla documentazione ricevuta.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se aventi i medesimi contenuti e caratteristiche di cui al presente protocollo e recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, saranno qualificate e trattate alla stregua delle segnalazioni ordinarie.

 

5. Modalità di invio delle segnalazioni

Il Consorzio, al fine di agevolare l’invio e la ricezione delle segnalazioni, in conformità all’art. 4 comma 1 del D.lgs. n. 24/2023, predispone il seguente canale di comunicazione:

  • applicativo informatico dedicato: segnalazione inviata attraverso un apposito applicativo web (messo a disposizione da parte del Consorzio e comunicato) reperibile sul sito intranet e internet del Consorzio. L’applicativo web consiste in una piattaforma informatica accessibile da parte del segnalante per effettuare la segnalazione (anche in forma orale tramite messaggio vocale) e del Destinatario per la gestione della stessa (https://consorziocer.segnalazioni.net/.

Fermo restando che il segnalante potrà decidere di segnalare utilizzando anche altre modalità di trasmissione della segnalazione (ad esempio tramite posta elettronica, mediante la trasmissione di una e-mail all’indirizzo dell’Organismo di Vigilanza - odv@consorziocer.it), tuttavia in questo caso le segnalazioni medesime saranno qualificate e gestite come ordinarie e non alla stregua di quelle rientranti nella disciplina di cui al D.lgs. n. 24/2023 e, pertanto, non saranno assicurate le medesime misure di protezione previste in favore del segnalante e dei soggetti ad egli collegati.

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Resta inteso che il Consorzio può ricorrere, ai fini della medesima segnalazione, anche al c.d. canale esterno (così come attivato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione) al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

  • il canale di segnalazione interna non sia attivo o, anche se attivato, non risulti conforme a quanto previsto dalla normativa applicabile;
  • il segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;
  • il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il predetto canale esterno istituito da ANAC viene gestito in conformità a quanto previsto dal “Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne ed esercizio del potere sanzionatorio Anac” – approvato con delibera dell’Autorità medesima n. 301 del 12 luglio 2023.

 

6. Gestione della segnalazione

Il RPCT riceve e, con il necessario coinvolgimento del Comitato Whistleblowing, gestisce la segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e di riservatezza, nonché nel rispetto della normativa giuslavoristica ed in tema di privacy; il Destinatario medesimo, in quanto preposto alla verifica e alla gestione della segnalazione, può procedere ad ogni attività ritenuta opportuna al fine tra l’altro di:

  • valutare la gravità degli illeciti, delle violazioni e delle irregolarità denunciate e ad ipotizzarne le potenziali conseguenze pregiudizievoli;
  • individuare le attività da svolgere per accertare se gli illeciti, le violazioni e le irregolarità denunciate siano stati effettivamente commessi;
  • effettuare le attività di accertamento circa l’effettiva commissione dell’illecito e/o dell’irregolarità, valutando ad esempio l’opportunità di:
  • convocare il segnalante per ottenere maggiori chiarimenti;
  • convocare i soggetti che nella segnalazione sono indicati come persone informate sui fatti;
  • acquisire documentazione utile o attivarsi per poterla rinvenire ed acquisire;
  • convocare, ove ritenuto opportuno, il soggetto indicato nella segnalazione come l’autore dell'irregolarità (segnalato);
  • individuare, ove necessario, gli accorgimenti da adottare immediatamente al fine di ridurre il rischio che si verifichino eventi pregiudizievoli o eventi simili a quelli segnalati, verificati o accertati.

Il procedimento di istruttoria della segnalazione è il seguente:

 

Prima istruttoria

Una volta ricevuta la segnalazione, in via preliminare, il RPCT effettua una prima istruttoria, di natura sommaria, al fine di valutare la fondatezza e la rilevanza della segnalazione ricevuta.

Inoltre, il RPCT, nell’ambito della gestione della segnalazione ricevuta, deve necessariamente coinvolgere il Comitato Whistleblowing (composto da RPCT, Presidente ODV, e un componente dell’ODV designato dal Comitato Amministrativo) o di segnalazioni aventi ad oggetto illeciti 231 o violazioni dei contenuti del Modello o del Codice etico adottati dal Consorzio, può coinvolgere anche l’Organismo di Vigilanza. Il Comitato Whistleblowing e l’ODV, ove coinvolto, saranno tenuti ad osservare i medesimi obblighi di riservatezza posti in capo al RPCT. Ogniqualvolta il segnalante invia una segnalazione e/o invia/riceve un messaggio, la piattaforma invia una notifica via mail all'indirizzo utilizzato per l'accesso.

Seconda istruttoria

Qualora all’esito della predetta valutazione la segnalazione dovesse apparire irrilevante e/o infondata, il RPCT provvede ad archiviarla adducendo adeguata motivazione scritta.

Al contrario, qualora venga accertata la fondatezza e/o la rilevanza della segnalazione ai sensi del D.lgs. n. 24/2023, il RPCT e il Comitato Whistleblowing procedono ad avviare la seconda istruttoria più approfondita che possono svolgere in autonomia oppure avvalendosi di soggetti interni al Consorzio, di consulenti esterni ovvero d membri supplenti nominati dal Comitato amministrativo.

A tali soggetti ausiliari del gestore della segnalazione verranno comunicati solo i contenuti della segnalazione medesima. Infatti, tali soggetti non verranno a conoscenza dei dati identificativi dei soggetti coinvolti nella segnalazione se tale informazione non risulta essere necessaria allo svolgimento dell’attività di assistenza al RPCT e al Comitato Whistleblowing.

Tutti i soggetti coinvolti nell’istruttoria sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa applicabile e dal presente protocollo al successivo par. 8.

Il RPCT è tenuto a dare diligente seguito alla segnalazione e a fornire riscontro entro e non oltre tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Le determinazioni del RPCT e del Comitato Whistleblowing in ordine all’esito dell’istruttoria devono sempre essere motivate per iscritto.

In ogni fase dell’istruttoria, il RPCT può interloquire con il segnalante e richiedere, anche per conto del Comitato Whistleblowing, ove necessario, ulteriori informazioni o documentazione.

Al fine di garantire la corretta gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e della relativa attività di istruttoria, il Destinatario archivia per almeno il tempo previsto dalle normative di legge applicabili anche in materia di privacy, nonché nel rispetto degli standard di sicurezza e riservatezza, in ogni caso non superiore a cinque anni, tutta la documentazione relativa alla segnalazione ricevuta, alla gestione ed agli esiti della stessa (e-mail, comunicazioni, pareri di esperti, verbali, documentazione allegata, ecc.).

Il RPCT, a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa il segnalante dell’esito degli stessi e, qualora ritenga le segnalazioni fondate, provvede ad informare il Comitato amministrativo per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

7. Tutela del Segnalante

Obbligo di riservatezza

L’identità del segnalante o di coloro che lo hanno assistito/agevolato nella segnalazione, i colleghi, i parenti ovvero qualsivoglia soggetto ad egli collegato e qualsiasi altra informazione da cui possono evincersi direttamente o indirettamente tali identità, in nessun caso, possono essere rivelate, salvo il consenso scritto del segnalante medesimo, a persone diverse rispetto a quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione.

I predetti dati o informazioni vengono protetti in ogni fase del trattamento della segnalazione.

Nell’ambito dell’attività di gestione delle segnalazioni, i dati personali devono essere trattati in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), nel D.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché del D.lgs. n. 51/2018 (“Attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”).

La violazione dell’obbligo di riservatezza di cui sopra può essere fonte di responsabilità anche secondo quanto previsto dal sistema sanzionatorio di cui al successivo par. 10 del presente protocollo, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento giuridico vigente.

Con specifico riferimento all’obbligo di riservatezza, si applica una causa di esclusione della responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, in favore del segnalante nel caso in cui lo stesso abbia rivelato o diffuso (in assenza di espressa autorizzazione) informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto di autore o alla protezione dei dati personali ovvero abbia rivelato o diffuso informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta, qualora al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che tale divulgazione fosse necessaria per svelare la violazione e non travalicasse tale scopo.

È esclusa l’operatività della predetta causa di esclusione della responsabilità nei casi in cui venga effettuata la rivelazione o diffusione non autorizzata delle seguenti categorie di informazioni: (i) informazioni classificate; (ii) segreto professionale forense o medico; (iii) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, qualora la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione e anche se conseguenti alla stessa, salvo il consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

Anche, nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all’art. 329 c.p.p.; nell’ambito del procedimento dianzi alla Corte dei Conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Fatti salvi i casi in cui, una volta esperita l’istruttoria, sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi del codice penale o dell’art. 2043 c.c. e delle ipotesi in cui il riserbo sulle generalità non sia opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l’identità del segnalante viene protetta in ogni fase del trattamento della segnalazione. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso scritto e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

 

Divieto di ritorsioni

Il Consorzio non consente e non tollera alcuna forma di ritorsione direttamente o indirettamente collegata alla segnalazione nei confronti del segnalante o dei soggetti ad egli collegati.

In particolare, il segnalante o coloro che lo hanno assistito/agevolato nella segnalazione (c.d. facilitatori), i colleghi e le persone del medesimo contesto lavorativo, i parenti ovvero qualsivoglia soggetto ad egli collegato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo la presente procedura, non possono essere sanzionati, licenziati, demansionati, revocati, sostituiti, trasferiti o sottoposti ad alcuna misura che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia o alla segnalazione, nonché essere sottoposti ad una serie di altre gravi condotte afflittive, come ad esempio la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici e azioni discriminatorie dalle quali conseguono pregiudizi economici o finanziari anche in termini di perdita reddituale o di opportunità.

Sono vietate altresì le seguenti condotte nei confronti dei predetti soggetti tutelati: (i) ostacolo alla segnalazione; (ii) violazioni dell’obbligo di riservatezza; (iii) mancata istituzione dei canali di segnalazione; (iv) mancata adozione di procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni; (v) adozione di procedure non conformi a quelle previste; (vi) omessa attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Con riferimento alle predette condotte vietate, il soggetto tutelato e l’organizzazione sindacale indicata dal medesimo, qualora ritengano che lo stesso abbia subito o stia subendo una misura ritorsiva, provvedono a darne notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al Destinatario affinché provveda a valutarne la fondatezza.

Nel caso in cui il Destinatario ritenga integrata la ritorsione valuta – con l’ausilio dei dirigenti/responsabili delle aree coinvolte/i - i possibili interventi di azione da parte degli organi e/o delle funzioni competenti dell’ente per ripristinare la situazione di regolarità e/o per rimediare agli effetti negativi della ritorsione.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante è in ogni caso nullo, ai sensi dell'art. 2103 c.c., ed è onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari ovvero alle predette misure ritorsive successive alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

La violazione del divieto di ritorsioni di cui sopra può essere fonte di responsabilità anche secondo quanto previsto dal sistema sanzionatorio di cui al successivo par. 10 del presente protocollo, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento giuridico vigente.

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Le sopra menzionate tutele si applicano, oltre che in favore dei soggetti di cui al par. 4 del presente protocollo, anche:

  • ai facilitatori ossia coloro che hanno assistito il segnalante o denunciante nella segnalazione ovvero che lo hanno agevolato;
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante o denunciante e che sono legati a lui da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro del segnalante;
  • agli enti proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria - del segnalante o denunciante;
  • agli enti presso i quali il segnalante o il denunciante lavora;
  • agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante o del denunciante.

 

8. Responsabilità del segnalante

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi. In caso di abuso o falsità della segnalazione, resta ferma quindi ogni eventuale responsabilità del segnalante per calunnia, diffamazione, falso ideologico, danno morale o altro danno civilmente o penalmente rilevante.

Il Consorzio e la persona segnalata sono infatti legittimati, rispettivamente, ad agire per la tutela della correttezza dei comportamenti in azienda e della propria reputazione.

Qualora, inoltre, a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti priva di fondamento e/o rilevanza, saranno effettuati accertamenti sulla sussistenza di colpa grave o dolo circa l’indebita segnalazione e, di conseguenza, in caso affermativo, si darà corso alle azioni disciplinari e/o denunce anche penali nei confronti del segnalante salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della propria segnalazione.

In particolare, in caso di abuso o falsità della segnalazione, con dolo o colpa grave del segnalante, resta ferma ogni eventuale responsabilità del segnalante per calunnia, diffamazione, falso ideologico, danno morale o altro danno civilmente o penalmente rilevante.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e al segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Il segnalante deve essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi. In caso di abuso o falsità della segnalazione, resta ferma quindi ogni eventuale responsabilità del segnalante per calunnia, diffamazione, falso ideologico, danno morale o altro danno civilmente o penalmente rilevante.

Qualora a seguito di verifiche interne la segnalazione risulti priva di fondamento saranno effettuati accertamenti sulla sussistenza di grave colpevolezza circa l’indebita segnalazione e, di conseguenza, in caso affermativo, si darà corso alle azioni disciplinari e ANAC potrà irrogare in aggiunta le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente.

 

9. Sistema sanzionatorio

Sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

  • sanzioni nei confronti del segnalante che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano false e/o infondate;
  • sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante (violazione del divieto di ritorsione o violazione dell’obbligo di riservatezza) ovvero nei confronti di chi pone in essere condotte di ostacolo alla segnalazione.

Qualora a seguito di verifiche interne, una segnalazione concernente la commissione di un illecito o di una violazione risulti priva di fondamento, saranno effettuati accertamenti sulla sussistenza di grave colpevolezza o dolo circa l’indebita segnalazione e, in caso di esito positivo, il Consiglio dei Delegati e/o altro organo competente adotteranno provvedimenti e/o azioni disciplinari previste dal CCNL applicabile ovvero dai contratti vigenti e dalla legge applicabile nonché, ricorrendone i presupposti o le ragioni, alle denunce penali nei confronti del segnalante, salvo che quest’ultimo non produca ulteriori elementi a supporto della propria segnalazione. In caso di abuso o falsità della segnalazione resta infatti ferma ogni eventuale responsabilità del segnalante per calunnia, diffamazione, falso ideologico, danno morale o altro danno civilmente o penalmente rilevante.

La violazione dell’obbligo di riservatezza del segnalante o dei soggetti coinvolti nella segnalazione ovvero il compimento di atti ritorsivi nei confronti del segnalante o dei soggetti ad egli collegati (facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo) è fonte di responsabilità contrattuale e/o disciplinare ai sensi dei contratti vigenti e della legge applicabile, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge e la nullità dell’eventuale atto ritorsivo posto in essere.

Qualora il Destinatario (ovvero i soggetti coinvolti nell’ambito dell’attività istruttoria come sopra individuati) si renda responsabile della violazione degli obblighi di riservatezza dell’identità del segnalante, tale violazione potrà comportare, a seconda della gravità della violazione, un richiamo per iscritto da parte del Consiglio dei Delegati e/o altro organo competente, oppure la risoluzione del rapporto e il risarcimento dei danni, anche tenuto conto di quanto previsto nelle lettere di incarico o negli accordi disciplinanti il relativo rapporto.

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In aggiunta alle predette sanzioni disciplinari, l’ANAC, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 24/2023, potrà sempre irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, oltre che in caso di condotte di commissione di ritorsioni od ostacolo alla segnalazione, anche nei casi di mancata istituzione dei canali di segnalazione o mancata adozione di idonee procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero allorquando, in assenza di condanna, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, il segnalante si sia reso responsabile delle predette condotte criminose.

 

10. Aggiornamento periodico e comunicazione della procedura

Il presente protocollo viene approvata dal Comitato amministrativo e dal Consiglio dei Delegati e dalla Deputazione Amministrativa e viene periodicamente aggiornato nei seguenti casi:

  • modifiche interne ed organizzative in relazione alla gestione delle varie fasi della segnalazione e ai soggetti coinvolti;
  • modifiche strutturali od organizzative del Consorzio che rendano opportuna una revisione della presente procedura al fine di istituire un sistema di WB maggiormente idoneo ed efficace alla luce dei mutamenti aziendali intervenuti;
  • interventi legislativi in materia che modificano la previgente normativa.

In ogni caso, qualora intervengano nuove disposizioni legislative in materia di WB queste si intendono fin da ora recepite così come si intende qui automaticamente recepita ogni altra norma tempo per tempo vigente.

Il presente protocollo è pubblicato sul sito internet del Consorzio e reso conoscibile ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del D.lgs. n. 24/2023.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente protocollo si rimanda a quanto prescritto dalla normativa applicabile.